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Mutuo cointestato, la detrazione degli interessi

di Maximilian Cellino

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8 maggio 2009

Domanda
(Gianfranco, 7 maggio). Sono sposato in separazione dei beni con mia moglie e vorremmo acquistare un appartamentoMia moglie ha già acquistato in passato un appartamento usufruendo delle agevolazioni acquisto prima casa e per tale motivo ho intenzione di intestare l'appartamento solo a me (acquisto prima casa) e di cointestare il mutuo con mia moglie.
Se mia moglie viene inserita nel mutuo come mutuataria, coobbligata insieme a me, l'imposta sostitutiva mutuo è sempre dello 0,25%, o sarebbe dello 0,25% relativamente alla mia quota e del 2% per la parte di mia moglie? Inoltre per quanto riguarda la detrazione degli interessi passivi porterei solo io gli interessi in detrazione?
Se indicassi mia moglie come fideiussore potrei avvantaggiarmi sulla detrazione degli interessi passivi e sull'imposta sostitutiva?

RISPOSTA
Nel caso in esame, non trattandosi di coniuge fiscalmente a carico e non venendo cointestato l'immobile al 50% ciascuno, si dovrebbe allora concludere nel senso che il lettore potrebbe detrarre solo il 50% degli interessi passivi (diversamente, in caso di mutuo intestato al 100%, con fideiussione da parte del coniuge, il lettore potrà detrarre gli interessi sul mutuo al 100%, nel limite, ovviamente, del 19% su 4.000 euro).
Peraltro, l'agenzia delle Entrate ha stabilito con la circolare 18 maggio 2006 n. 17/E che il coniuge che ha stipulato da solo il mutuo, ma ha acquistato l'abitazione principale in comproprietà con l'altro coniuge, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%).
Inoltre, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell'immobile, necessaria per la corretta detrazione degli interessi detraibili, egli può considerare l'intero prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile quale risulta dall'atto di acquisto.
A questa tesi il fisco è pervenuto nella considerazione che «soprattutto nel quadro dei rapporti familiari può accadere che la ripartizione del costo tra i soggetti acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato» (così testualmente la circolare).
Volendo traslare tali considerazioni al caso di specie, si potrebbe allora dare risposta affermativa al quesito (nel caso in cui il marito acquisti da solo l'immobile, ma stipuli il mutuo con la moglie), sulla base della stessa ratio che ha ispirato la soluzione al (pur diverso) caso indicato nella circolare 17/E, sopra citata. Sul punto occorre però prudenza, in mancanza di una presa di posizione ufficiale da parte del Fisco.
Per quanto riguarda, infine, l'imposta sostitutiva sul mutuo, essa sarà in entrambi i casi dello 0,25%.

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8 maggio 2009
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